Fondi propri per acquistare a Ginevra: importo, fonti, spese e calcolatore

I fondi propri sono il denaro che l'acquirente apporta personalmente, senza ricorrere al credito, per finanziare la propria abitazione, una quota del prezzo che le banche richiedono prima di concedere un credito ipotecario a Ginevra. Provengono dal risparmio, dalla previdenza o dalla famiglia.
Questo articolo tratta l'importo richiesto e il suo calcolo, poi le spese d'acquisto ginevrine che vi si aggiungono. Presenta le fonti accettate, tra cui i due pilastri e l'aiuto familiare, le soluzioni al di sotto della soglia usuale di fondi propri, la prova richiesta dalla banca e il caso della residenza secondaria. Un calcolatore permette di valutare i fondi propri necessari e il totale da riunire, spese incluse.
Quanti fondi propri servono per acquistare a Ginevra?
Per acquistare a Ginevra occorre almeno il 20% del prezzo in fondi propri, secondo la prassi delle banche della piazza, tra cui la Banque cantonale de Genève (BCGE), che finanziano fino all'80% del valore dell'abitazione.
Secondo le direttive dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) sulle esigenze minime per i finanziamenti ipotecari (n. 2.1, versione di dicembre 2023 in vigore dal 1° gennaio 2025, riconosciute dalla FINMA), almeno il 10% del valore di pegno proviene da fondi propri al di fuori del secondo pilastro. La soglia del 10% è l'unica frazione di fondi propri fissata dalle direttive; la soglia del 20% appartiene alla prassi bancaria.
La banca applica queste quote al valore di pegno, ossia al valore dell'abitazione che essa stessa stima, e non al prezzo pagato. Sempre secondo il n. 2.1 delle direttive ASB citate, ogni differenza positiva tra il prezzo d'acquisto e il valore di pegno si finanzia integralmente con fondi propri al di fuori del secondo pilastro. Per un appartamento pagato 1 050 000 franchi e stimato 1 000 000 franchi, i 50 000 franchi di differenza si aggiungono al di fuori del secondo pilastro.
Secondo l'Ufficio cantonale di statistica (OCSTAT), il prezzo mediano degli appartamenti in proprietà per piani (PPE) non nuovi del mercato libero compravenduti nel 2024 è di 10 853 franchi al m², ossia circa 1 000 000 franchi per 92 m². Per questa residenza principale stimata al suo prezzo, il finanziamento si ripartisce in tre quote.
- Fondi propri al di fuori del secondo pilastro: 100 000 franchi al minimo, ossia il 10% del prezzo.
- Quota possibile del secondo pilastro: 100 000 franchi al massimo, per completare i 200 000 franchi di fondi propri.
- Credito ipotecario: 800 000 franchi, ossia l'80% del prezzo.
Questo schema ripartisce il finanziamento di un appartamento da 1 000 000 franchi: 100 000 franchi al di fuori del secondo pilastro, al massimo 100 000 franchi di secondo pilastro e 800 000 franchi di credito ipotecario. Il blocco tratteggiato mostra i 50 000 franchi da aggiungere al di fuori del secondo pilastro quando il prezzo pagato supera il valore considerato dalla banca.
Nulla vieta di apportare di più, fino al pagamento integrale in contanti, il che riduce di altrettanto il credito ipotecario.
Come calcolare i fondi propri necessari all'acquisto a Ginevra?
Per calcolare i fondi propri necessari all'acquisto a Ginevra, applicate il 20% al prezzo del bene, di cui il 10% al di fuori del secondo pilastro, poi aggiungete le spese d'acquisto.
Il calcolatore qui sotto, a partire dal prezzo, dal risparmio, dai pilastri e dall'aiuto familiare, restituisce la quota richiesta, la quota al di fuori del secondo pilastro, le spese e l'ammanco o l'eccedenza.
L'immobile e i vostri fondi
Parametri al 23 settembre 2026: fondi propri 20 % del prezzo di cui 10 % fuori dal 2° pilastro (direttive ASB cifra 2.1), 40 % per una residenza secondaria (prassi UBS); spese d'acquisto ginevrine ≈ 4 % del prezzo + 2,5 % del prestito, contate fuori dal 2° pilastro per prudenza; riduzione Casatax CHF 20'924 e cartella ipotecaria a metà tariffa fino a CHF 1'394'928 (residenza principale). Stima indicativa: ogni banca applica i propri parametri.
Il calcolo si articola in quattro fasi.
- Moltiplicate per il 20% il valore considerato dalla banca e aggiungete l'eventuale differenza rispetto al prezzo pagato: otterrete i fondi propri richiesti.
- Moltiplicate questo valore per il 10% e aggiungete la stessa differenza: otterrete la quota minima al di fuori del secondo pilastro.
- Aggiungete le spese d'acquisto: circa il 4% del prezzo secondo la Camera dei notai di Ginevra, più circa il 2,5% dell'importo della cartella ipotecaria.
- Confrontate questo totale con i vostri averi: la differenza misura l'ammanco.
Le spese d'acquisto si aggiungono ai fondi propri?
Sì, le spese d'acquisto si aggiungono ai fondi propri: si pagano in contanti, oltre all'apporto, perché la banca presta al massimo l'80% del valore dell'oggetto, spese escluse (prassi della Banque cantonale de Genève).
Un acquisto a Ginevra comporta quattro voci di spesa, ciascuna disciplinata da un testo cantonale.
- Diritto di registrazione: 3% del prezzo di vendita (LDE art. 33).
- Emolumento del registro fondiario: 0,21% del prezzo (REmORFDIT art. 3).
- Emolumenti del notaio: tariffa decrescente del regolamento sugli emolumenti dei notai (REmNot).
- Diritto sulla cartella ipotecaria: 1,365% del suo importo, ossia un diritto dello 0,65% (LDE art. 84-85) maggiorato di 110 centesimi addizionali (LCACant art. 4).
Secondo la Camera dei notai di Ginevra, l'atto di vendita costa circa il 4% del prezzo e la cartella circa il 2,5% del suo importo, compresi diritto, notaio e registro fondiario. Un appartamento da 1 000 000 franchi richiede 200 000 franchi di fondi propri + 40 000 franchi di spese d'atto + 20 000 franchi per la cartella da 800 000 franchi: circa 260 000 franchi in contanti, prima della riduzione Casatax.
Per la residenza principale, la riduzione fiscale Casatax (LDE art. 8A) abbassa il diritto di vendita di 20 924 franchi e dimezza i diritti ipotecari (fino a un prezzo di 1 394 928 franchi dal 1° marzo 2026: RDE art. 1).
Quali fonti di fondi propri accetta la banca?
Le fonti di fondi propri che la banca accetta sono sei famiglie, secondo le direttive dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB, n. 2.1): risparmio e titoli, pilastro 3a, assicurazione sulla vita, anticipi ereditari e donazioni, prestiti postergati, secondo pilastro.
La tabella elenca ogni fonte a seconda che rientri o meno nella quota minima al di fuori del secondo pilastro.
| Fonte | Rientra nella quota al di fuori del secondo pilastro? | Condizione o limite |
|---|---|---|
| Risparmio in conto | Sì | Averi versati o costituiti in pegno a favore della banca (ASB n. 2.1). |
| Titoli | Sì | Valori mobiliari venduti o costituiti in pegno (ASB n. 2.1). |
| Pilastro 3a | Sì | Prelievo anticipato per l'abitazione a uso proprio, una volta ogni cinque anni (OPP 3 art. 3), o costituzione in pegno. |
| Valore di riscatto dell'assicurazione sulla vita | Sì | Costituzione in pegno del valore di riscatto della polizza (ASB n. 2.1). |
| Anticipo ereditario, donazione | Sì | Considerati fondi propri del cliente (ASB n. 2.1). |
| Prestito di terzi o della famiglia | Sì, a determinate condizioni | Prestito ceduto, postergato o il cui rimborso richiede il consenso scritto della banca (ASB n. 2.1). |
| Secondo pilastro | No | Prelievo anticipato o costituzione in pegno per l'abitazione dell'assicurato (LPP art. 30b e 30c), ammessi per la quota che eccede il 10% e l'eventuale differenza tra il prezzo e il valore di pegno (ASB n. 2.1). |
Mobilitare il secondo pilastro dopo il risparmio, i titoli e il pilastro 3a preserva la previdenza: il suo prelievo anticipato riduce le prestazioni di previdenza (LPP art. 30c cpv. 4).
Si può utilizzare il secondo pilastro come fondi propri?
Sì, si può utilizzare il proprio secondo pilastro come fondi propri per un'abitazione che l'assicurato occupa al proprio domicilio o al proprio luogo di dimora abituale, secondo l'ordinanza federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA, art. 4).
Il secondo pilastro copre al massimo la metà del 20% richiesto dalle banche (ASB n. 2.1).
Il prelievo anticipato e la costituzione in pegno divergono su cinque criteri.
| Criterio | Prelievo anticipato | Costituzione in pegno |
|---|---|---|
| Apporto in contanti | Capitale versato al venditore (OPPA, art. 6) | Nessuno, l'avere serve da garanzia (LPP, art. 30b) |
| Effetto sul debito | Credito ridotto dell'importo prelevato | Credito più elevato, garantito dal pegno |
| Fiscalità | Imposizione separata (LPP, art. 83a; LIFD, art. 38) | Imposta solo alla realizzazione del pegno (LPP, art. 83a) |
| Effetto sulla pensione | Prestazioni ridotte (LPP, art. 30c cpv. 4) | Prestazioni intatte, salvo realizzazione del pegno (CO, art. 331d cpv. 6) |
| Registro fondiario | Restrizione del diritto di alienazione menzionata (LPP, art. 30e cpv. 2) | Menzione alla realizzazione del pegno (LPP, art. 30e cpv. 2) |
Il prelievo deve essere richiesto al più tardi tre anni prima del pensionamento. Dopo i 50 anni è limitato al più elevato tra due importi: l'avere posseduto a 50 anni o la metà dell'avere attuale (LPP, art. 30c cpv. 1 e 2). Deve ammontare ad almeno 20 000 franchi e può avvenire una sola volta ogni cinque anni (OPPA, art. 5). Richiede il consenso scritto del coniuge (LPP, art. 30c cpv. 5).
Il pilastro 3a conta come fondi propri?
Sì, il pilastro 3a conta come fondi propri ed entra nella quota minima del 10% al di fuori del secondo pilastro, secondo le direttive dell'Associazione svizzera dei banchieri (n. 2.1).
Due vie permettono di mobilitare il proprio avere 3a. Il prelievo anticipato finanzia l'acquisto dell'abitazione occupata dal titolare o il rimborso di un credito ipotecario (OPP 3, art. 3 cpv. 3); la costituzione in pegno lascia il capitale sul conto e lo consegna in garanzia alla banca (OPP 3, art. 4 cpv. 2).
Il prelievo è possibile soltanto una volta ogni cinque anni (OPP 3, art. 3 cpv. 4). Il capitale prelevato è tassato separatamente, a un quinto della tariffa dell'imposta federale diretta (LIFD, art. 22 e 38).
Una donazione o un prestito familiare conta come fondi propri?
Sì, una donazione conta come fondi propri secondo le direttive dell'ASB (n. 2.1), mentre un prestito familiare vi rientra solo se è ceduto alla banca, postergato o se il suo rimborso dipende per iscritto dal consenso della banca.
Le direttive ASB riconoscono quattro forme di aiuto familiare.
- Donazione: fondi propri a pieno titolo, giustificati da un contratto di donazione scritto, che la banca richiede (prassi bancaria, UBS, 2025).
- Anticipo ereditario: fondi propri allo stesso titolo, documentati da un contratto scritto, richiesto allo stesso modo.
- Prestito di un familiare stretto: fondi propri per un'abitazione a uso proprio se il prestatore, membro della famiglia stretta, conferma per iscritto che ogni rimborso richiede il consenso della banca.
- Prestito ceduto o postergato: fondi propri se il contratto di prestito è ceduto alla banca o corredato di una clausola di postergazione.
Al di fuori di queste condizioni, il prestito resta un debito: i suoi interessi e le sue rate sono conteggiati nella capacità finanziaria, che è limitata a un terzo del reddito lordo (uso bancario, Helvetia, 2025).
Il Codice civile (art. 626) assoggetta l'anticipo ereditario alla collazione tra gli eredi legittimi al momento della divisione ereditaria.
Si può acquistare a Ginevra con meno del 20% di fondi propri?
No, non senza un aiuto: non si può acquistare a Ginevra con meno del 20% di fondi propri sul mercato bancario ordinario, salvo con un dispositivo cantonale che copra la quota mancante.
Secondo la legge ginevrina sull'aiuto alla proprietà individuale (LAPI), due dispositivi abbassano l'apporto richiesto.
- Fideiussione dello Stato: lo Stato può garantire un'ipoteca di secondo rango che porta i prestiti fino al 95% del costo di acquisizione, ossia il 5% di quota personale (art. 7 cpv. 1).
- Prestito dello Stato: da novembre 2024, lo Stato può prestare i fondi propri mancanti, al massimo il 15% del prezzo e per 10 anni al più, all'acquirente che riunisce almeno il 5% (art. 7 cpv. 2-3).
Entrambi gli aiuti richiedono una residenza principale, un prezzo inferiore al massimale Casatax (1 394 928 franchi nel 2026), oneri tra 1/5 e 1/3 del reddito lordo e una sostanza netta inferiore al 50% del prezzo (LAPI art. 5, 10A, 10B). Vendere o locare l'abitazione obbliga al rimborso (art. 6).
A monte, il risparmio-abitazione ginevrino (LAPLE, rsGE I 4 55) aiuta a costituire l'apporto. Lo Stato raddoppia, con un premio limitato a 1 200 franchi all'anno per 10 anni al massimo, gli interessi di un conto BCGE alimentato fino a 12 000 franchi all'anno e per persona.
I fondi propri bastano a stabilire il budget d'acquisto?
No, i fondi propri non bastano a stabilire il budget d'acquisto: il reddito del nucleo familiare impone un secondo limite, quello degli oneri teorici sostenibili.
Secondo la FINMA (scheda informativa «Il mercato ipotecario», giugno 2025), questi oneri non possono superare un terzo del reddito lordo durevole. Sono calcolati sulla base di un tasso teorico, spesso del 5%, di costi accessori dello 0,8% del valore di pegno per un immobile nuovo (1% nella prassi bancaria corrente) e dell'ammortamento. Ogni banca fissa il tasso teorico.
L'apporto e il reddito agiscono insieme: il più basso dei due massimali limita il budget per acquistare a Ginevra. La scelta tra prelievo e costituzione in pegno del secondo pilastro modifica il debito, quindi gli oneri.
Come dimostrare i fondi propri alla banca?
Per dimostrare i fondi propri alla banca, l'acquirente consegna documenti che attestano l'importo e l'origine dei fondi, che la banca verifica ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro (LRD, art. 6).
Secondo Raiffeisen (giugno 2026), la banca richiede i giustificativi di ogni avere e di ogni debito.
- Fornite gli estratti conto: provano il risparmio e i titoli.
- Allegate il certificato della cassa pensioni: insieme all'avere di libero passaggio, quantifica il secondo pilastro.
- Esibite l'attestazione 3a: documenta l'avere di previdenza vincolata.
- Presentate l'atto di donazione o il contratto di prestito: l'atto prova una donazione familiare, il contratto un prestito e le sue condizioni di rimborso.
Inoltrate la richiesta di prelievo anticipato con largo anticipo rispetto all'atto notarile: la cassa pensioni effettua il pagamento al più tardi sei mesi dopo la richiesta (OPPA art. 6 cpv. 1).
Servono più fondi propri per una residenza secondaria?
Sì, per una residenza secondaria servono più fondi propri: secondo UBS, le banche richiedono una quota nettamente più elevata, di almeno il 40%. L'ipoteca finanzia al massimo il 60% del bene.
La previdenza ne è esclusa: l'ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni (OPPA, art. 4 cpv. 1) riserva il secondo pilastro all'«uso proprio», ossia all'abitazione al domicilio o al luogo di dimora abituale. Il pilastro 3a segue la stessa regola. L'uso proprio apre l'accesso alla previdenza e alla soglia del 20%, mentre una residenza secondaria si finanzia al di fuori della previdenza.
